Statuto

ART. 1
Denominazione

È costituita l’Associazione senza fini di lucro denominata
“RIFORMISTI E DEMOCRATICI”.

ART. 2
Sede
L’Associazione ha sede in Roma.
L’Associazione, con delibera del Comitato di Presidenza, può istituire ulteriori sedi o uffici sia in Italia sia all’estero.
Il trasferimento di sede non comporta modifica dell’atto costitutivo.

ART. 3
Durata

La durata dell’Associazione è illimitata.

ART. 4
Finalità dell’Associazione

L’Associazione si propone di intervenire nel dibattito culturale e politico con proposte, idee, campagne civili e culturali e di tenere convegni e seminari pubblici nel convincimento che nell’attuale sistema politico possano coesistere diverse forme di partecipazione in grado di far crescere una maggiore domanda politica.
A questo scopo l’Associazione promuove:
- rapporti con le altre associazioni e movimenti, culturali e politici, italiani e stranieri, profit e no profit, istituzioni pubbliche e private, con scambi di esperienze, conferenze, dibattiti, ed ogni altra forma di incontro ritenuta utile per realizzare le finalità dell’associazione;
- manifestazioni aperte al pubblico, al fine di discutere questioni di interesse politico-culturale di carattere generale;
- studi e ricerche su specifiche questioni da sottoporre all’attenzione del mondo politico e istituzionale.
Inoltre l’Associazione coordina:
- attività editoriali e formative;
- campagne di sensibilizzazione civile e culturale;
- convegni, seminari o altre forme di comunicazione pubblica.
L’Associazione può compiere ogni altra attività necessaria o opportuna per il raggiungimento dei propri scopi, e così pure aderire ad associazioni, organismi o enti che perseguono finalità simili o complementari ed in particolare collaborare con la Fondazione Italianieuropei con la finalità di creare reciproche sinergie per le attività ed i programmi da realizzare.
L’associazione può concludere accordi e convenzioni sia con tutti gli enti sopraddetti che con amministrazioni pubbliche.
L’Associazione inoltre può articolarsi su base territoriale a vari livelli, a seconda del numero di aderenti presenti sul territorio nazionale. Il regolamento di funzionamento dell’Associazione, approvato dal Comitato di Presidenza, disciplina la struttura organizzativa territoriale dell’Associazione e garantisce la più larga e democratica partecipazione alla vita associativa.

ART. 5
Soci fondatori

Sono soci fondatori tutti coloro che hanno sottoscritto l’atto di costituzione dell’Associazione nonché coloro ai quali tale qualifica venga espressamente conferita in ragione di particolari meriti dal Comitato di Presidenza all’unanimità.

ART. 6
Soci ordinari

Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche e gli enti riconosciuti e non riconosciuti, nazionali e internazionali, che abbiano interesse all’attività svolta o che comunque desiderino sostenerla.
Per l’ammissione è necessario presentare domanda scritta,  sulla quale delibera il Comitato di Presidenza ad insindacabile giudizio con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.

ART. 7
Soci onorari
La qualifica di socio onorario può essere attribuita dal Comitato di Presidenza a personalità italiane e straniere che si siano particolarmente distinte nei settori di attività dell’Associazione e ad organizzazioni sociali di particolare rilievo a livello nazionale o internazionale.
Questi soci non sono tenuti al pagamento dei contributi associativi.

ART. 8
Diritti e obblighi dei soci

Tutti i soci hanno diritto di frequentare la sede dell’Associazione e di partecipare a tutte le iniziative culturali dell’Associazione.
I soci fondatori ed ordinari sono tenuti sia al pagamento di contributi associativi annuali, nella misura fissata di anno in anno dal Comitato di Presidenza, sia a prestare, nel limite delle proprie possibilità, il proprio contributo per lo sviluppo dell’attività sociale e per il perseguimento degli scopi sociali.

ART. 9
Recesso ed esclusione

L’associato può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta inviata al Comitato di Presidenza con lettera raccomandata.
L’associato può essere escluso dall’Associazione in caso di inadempimento dell’obbligo contributivo previsto all’Articolo 8 e per altri gravi motivi.
L’esclusione è deliberata dal Comitato di Presidenza.
Gli associati esclusi, receduti o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non possono richiedere i contributi versati, né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

ART. 10
Organi dell’Associazione
 Sono organi dell’Associazione:
- L’Assemblea dei soci;
- Il Comitato di Presidenza;
- Il Presidente;
- Il Direttore;
 - il Revisore unico.

ART. 11
Partecipazione e convocazione dell’Assemblea

L’Assemblea è costituita da tutti i soci e può essere convocata sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria per decisione del Comitato di Presidenza o del Direttore su mandato del Comitato di Presidenza, ovvero, con richiesta indirizzata al Direttore, da almeno un terzo dei soci fondatori.
L’Assemblea è convocata con preavviso scritto di almeno dieci giorni contenente l’indicazione degli argomenti da trattare nonché del giorno, ora e luogo della prima e della seconda convocazione.

ART. 12
Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea

L’Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.
L’Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita  in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Deve, in ogni caso, essere presente la maggioranza dei soci fondatori.
È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. È vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a cinque.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente ed, in caso di sua assenza, da altra persona designata dal Presidente. I verbali delle riunioni dell’Assemblea sono redatti dal segretario nominato all’uopo dall’assemblea stessa.
L’assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Per le modifiche statutarie è necessario il voto favorevole della maggioranza dei soci fondatori presenti.
Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

ART. 13
Forma del voto

L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano.
L’Assemblea, con propria decisione, qualora gli argomenti trattati lo rendano opportuno, può stabilire che la votazione venga effettuata a scrutinio segreto.

ART. 14
Compiti dell’Assemblea

L’Assemblea dei soci in sede ordinaria:
- delibera sull’indirizzo generale dell’attività per il conseguimento degli scopi dell’Associazione;
- approva i bilanci consuntivi e preventivi e le relative relazioni;
- nomina gli organi direttivi e di controllo.
In sede straordinaria:
- delibera sullo scioglimento dell’Associazione, nonché sulla approvazione e sulle modifiche allo statuto.

ART. 15
Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a undici, nominati dall’Assemblea ordinaria.

ART. 16
Compiti del Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza ha il compito:
- di deliberare su tutte le questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per la attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell’Assemblea, assumendo tutte le iniziative per il compimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- di predisporre, d’intesa con il Direttore, i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea;
- di dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Direttore;
- di deliberare sull’ammissione di nuovi soci e procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- in caso di necessità, verificare la permanenza dei suddetti requisiti;
- di deliberare sull’adesione e partecipazione dell’associazione a enti e istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali, che interessino l’attività dell’Associazione stessa;
- di procedere a nomine nelle Associazioni, Fondazioni, Società o altri enti con i quali intrattiene rapporti.
Il Comitato di Presidenza delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti.
Collaborano strettamente con il Comitato di Presidenza i Coordinatori Territoriali, eletti secondo criteri definiti nel regolamento ed adottati uniformemente su tutto il territorio nazionale, ai quali spetta il compito di organizzare l’azione della Associazione sul territorio.

ART. 17
Composizione del Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza nomina, anche all’interno dei propri membri, il Direttore. Dura in carica tre anni. Al termine del mandato i membri del comitato possono essere riconfermati.
In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, il Comitato ha facoltà di procedere per cooptazione all’integrazione del Comitato stesso, fino al limite statutario.

ART. 18
Presidente

Il Presidente viene eletto dall’Assemblea generale dei soci.
Rimane in carica per tre anni e può essere riconfermato.
Ha la rappresentanza politica dell’Associazione.
Cura i rapporti dell’Associazione con le istituzioni, gli enti e gli organismi nazionali ed internazionali interessati all’attività dell’Associazione.
Convoca e presiede il Comitato di Presidenza e l’Assemblea generale dei soci.

ART. 19
Il Direttore

Il Direttore ha la rappresentanza generale ed esclusiva per le attività economiche e gestionali dell’Associazione. In tali settori di attività rappresenta l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
Dà esecuzione ai programmi, alle attività deliberate dall’Assemblea o dal Comitato di Presidenza.
Assume il personale dell’Associazione e stipula contratti di consulenza.
Controlla e coordina l’attività del personale dell’Associazione.
Può proporre all’Assemblea e al Comitato di Presidenza specifici programmi di attività nonché iniziative culturali.

ART. 20
Compensi

Salvo quanto diversamente deliberato dall’Assemblea, tutti gli incarichi associativi sono gratuiti, ad eccezione delle prestazioni di lavoro o di collaborazione a tempo pieno o definito – da chiunque prestate – le quali saranno retribuite secondo le vigenti tariffe ovvero le prevalenti condizioni di mercato.
È comunque salvo il rimborso delle spese documentate.

ART. 21
Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- dal fondo iniziale versato dai soci fondatori;
- dai contributi degli associati;
- da ogni altro provento derivante dall’esercizio dell’attività sociale o da atti di liberalità degli associati o di terzi.

ART. 22
Esercizio sociale

L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 23
Esclusione
La qualifica di socio si perde:
- per dimissioni;
- per mancato versamento del contributo annuale stabilito dal Comitato di Presidenza. Il socio moroso è invitato a regolarizzare la propria posizione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con ogni altro mezzo che ne assicuri il ricevimento. Trascorsi invano trenta giorni dall’invio della lettera è dichiarato decaduto con provvedimento non reclamabile del Comitato di Presidenza. Il socio non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione né reclamare il rimborso dei contributi associativi;
- per motivi di particolare gravità che abbiano reso inopportuna la prosecuzione del rapporto associativo. L’esclusione è decisa dal Comitato di Presidenza con delibera motivata.

ART. 24
Il Revisore unico

Il Revisore unico ha il compito di verificare la corretta tenuta della contabilità nonchè della regolare formazione del bilancio preventivo e consuntivo sui quali redige apposita relazione.
Resta in carica tre anni e può essere rieletto.

ART. 25
Scioglimento

In caso di scioglimento dell’Associazione, che deve essere deliberato dall’assemblea straordinaria, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra organizzazione che svolga attività similari scelta dall’assemblea che delibera lo scioglimento.

ART. 26
Eventuale riconoscimento della personalità giuridica
Il Comitato di Presidenza può, in qualsiasi momento della vita dell’Associazione, chiedere il riconoscimento della personalità giuridica; in tal caso il Presidente dell’Associazione è autorizzato ad introdurre nello statuto sociale tutte le modificazioni che dovessero essere richieste dall’Autorità competente senza bisogno di una deliberazione della assemblea.

ART. 27
Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia.